Decreto Legge 77

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Decreto Legge 77

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Immagine di introduzione - Anfiteatro di Catania

Anfiteatro di Catania. Foto @Flickr/gnuckx, Licenza CC0 1.0

Anfiteatro di Catania. Foto @Flickr/gnuckx, Licenza CC0 1.0

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Introduzione

L’Italia, tra i 187 stati membri della Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e naturale del 1972, è il Paese con il maggior numero di siti iscritti nella Lista (51).

Il 20 febbraio 2006 è stata emanata la Legge n. 77; la legge ha per la prima volta stabilito normativamente che i siti UNESCO, per la loro unicità, sono punti di eccellenza del Patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano, nonché elementi fondanti della rappresentazione del nostro Paese a livello internazionale, riconoscendo che il Patrimonio Mondiale debba contribuire a definire percorsi particolari anche in ordine all’assegnazione delle risorse finanziarie.

La Legge 77 ha inoltre formalmente riconosciuto i Piani di gestione richiesti dall’UNESCO quali strumenti atti ad assicurare la conservazione dei siti e a creare le condizioni per la loro valorizzazione, definendo le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari (art. 3).

Dal 2006 al 2018 sono stati finanziati 335 progetti, per un totale di 27.236.263,06 euro

La Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale cura gli adempimenti connessi a tale Legge, gestendo in particolare l’individuazione e il monitoraggio dei progetti ammessi a finanziamento, offrendo anche supporto tecnico e amministrativo ai siti.